
Cosa sono
Un sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un’alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Non rientrano nella definizione di sistema di accumulo i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell’interruzione dell’alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità.
I sistemi di accumulo possono essere installati su impianti che beneficiano o beneficeranno di incentivi e/o dei regimi commerciali speciali (prezzi minimi, ritiro dedicato, scambio sul posto) e/o di garanzie d’origine, a condizione che il GSE accerti la sussistenza/permanenza dei requisiti in ragione dei quali l’impianto è stato ammesso a beneficiarne.
Condizioni per l’installazione di sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE
Ai fini dell’accesso o del mantenimento degli incentivi, nonché dei benefici previsti dai decreti e dalle delibere di riferimento, i sistemi di accumulo dovranno essere integrati nel sistema elettrico in accordo alle seguenti condizioni:
- rispetto delle disposizioni per l’erogazione del servizio di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell’energia elettrica previste dalla delibera 574/2014/R/eel, e delle norme CEI di riferimento;
- rispetto delle previsioni del Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), inclusa la registrazione del sistema di accumulo sul sistema GAUDÌ. Nel caso in cui sia stata effettuata un’installazione del sistema di accumulo su un impianto esistente, è necessario aggiornare l’anagrafica dell’impianto di produzione già connesso e attivato;
- corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l’energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo, come certificato dai gestori di rete.
Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni inerenti l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo:
- nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, se le apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta sono caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature stesse deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.;
- nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionale e, qualora non fossero presenti, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia prodotta, conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.
Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di accumulo
Erogazione degli incentivi e/o benefici a seguito dell’installazione di sistemi d’accumulo
L’erogazione degli incentivi e/o dei benefici agli impianti di produzione gestiti dal GSE che installano sistemi di accumulo, è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria del GSE, effettuata a partire dalla ricezione della comunicazione di avvenuta installazione di sistemi di accumulo, e all’adozione di un provvedimento espresso di accoglimento dell’intervento.
Contributo a copertura dei costi di istruttoria
data della fattura per la quale sta effettuando il pagamento.
Condizioni per l’installazione di sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE
Ai fini dell’accesso o del mantenimento degli incentivi, nonché dei benefici previsti dai decreti e dalle delibere di riferimento, i sistemi di accumulo dovranno essere integrati nel sistema elettrico in accordo alle seguenti condizioni:
- rispetto delle disposizioni per l’erogazione del servizio di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell’energia elettrica previste dalla delibera 574/2014/R/eel, e delle norme CEI di riferimento;
- rispetto delle previsioni del Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), inclusa la registrazione del sistema di accumulo sul sistema GAUDÌ. Nel caso in cui sia stata effettuata un’installazione del sistema di accumulo su un impianto esistente, è necessario aggiornare l’anagrafica dell’impianto di produzione già connesso e attivato;
- corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l’energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo, come certificato dai gestori di rete.
Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni inerenti l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo:
- nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, se le apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta sono caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature stesse deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.;
- nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionale e, qualora non fossero presenti, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia prodotta, conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.
Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di accumulo
Erogazione degli incentivi e/o benefici a seguito dell’installazione di sistemi d’accumulo
L’erogazione degli incentivi e/o dei benefici agli impianti di produzione gestiti dal GSE che installano sistemi di accumulo, è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria del GSE, effettuata a partire dalla ricezione della comunicazione di avvenuta installazione di sistemi di accumulo, e all’adozione di un provvedimento espresso di accoglimento dell’intervento.
Contributo a copertura dei costi di istruttoria
data della fattura per la quale sta effettuando il pagamento.