Rinnovabili, target più alti e nuove regole per gli edifici

È in vigore il decreto attuativo della Direttiva RED III 2023/2413 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili.

Si tratta del DLgs 5 del 9 gennaio 2026 con cui l’Italia aggiorna la disciplina nazionale sulle energie rinnovabili e ridefinisce obiettivi e obblighi per il sistema energetico nazionale elevando il target rinnovabili al 39,4% al 2030 e introducendo novità rilevanti per edifici, trasporti, biomasse, mobilità elettrica e governance della transizione energetica.

Rinnovabili, target nazionali 2030: quota FER più alta

L’Italia recepisce la direttiva europea aggiornando il proprio quadro di riferimento per le energie rinnovabili. In particolare, il decreto impone che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo raggiunga il 39,4% entro il 2030, spingendo verso una decisa accelerazione rispetto alle regole precedenti.

Il decreto tocca tutti i principali settori dell’energia, definendo nuove quote settoriali vincolanti per edifici, industria e trasporti, nonché regole per tecnologie innovative e sostenibili.

Rinnovabili negli edifici: target 40,1%

Il recepimento della direttiva RED III aggiorna gli obblighi per il comparto edilizio fissando al 40,1% l’obiettivo vincolante per il fabbisogno energetico degli immobili coperto da fonti rinnovabili.

Gli allegati tecnici confermano le quote di copertura da rinnovabili nei nuovi edifici e negli interventi rilevanti:

– nuove costruzioni (e interventi rilevanti): le fonti rinnovabili devono coprire il 60% del fabbisogno per acqua calda sanitaria e il 60% del totale dei servizi energetici (inclusi riscaldamento e raffrescamento);

– ristrutturazioni importanti di primo livello: quota minima pari al 40% del fabbisogno per i servizi di climatizzazione invernale ed estiva;

– ristrutturazioni importanti di secondo livello: introdotta una quota minima pari al 15% del fabbisogno per i servizi di climatizzazione invernale ed estiva.

Ristrutturazioni dell’impianto termico

Il perimetro degli obblighi include anche gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico: i requisiti minimi saranno definiti con un decreto del MASE da adottare entro 180 giorni e si applicheranno ai titoli/istanze presentati dopo tale termine.

Deroghe più difficili e motivate in progetto

Restano le eccezioni per impossibilità tecnica o non convenienza economica, ma la norma richiede che siano evidenziate e motivate nella documentazione progettuale (relazione ex art. 8 Dlgs 192/2005). Inoltre, per l’impossibilità tecnica viene esplicitato che l’uso di effetto Joule (resistenze elettriche) è ammesso solo se l’edificio raggiunge almeno la classe energetica B.

Pompe di calore e generatori, incentivi con requisiti più severi

Il decreto vincola l’accesso agli incentivi per la sostituzione dei generatori termici e per le pompe di calore al rispetto di requisiti minimi di efficienza allineati ai Regolamenti UE di Ecodesign (tra cui Reg. 813/2013 e 2281/2016), con verifiche basate su UNI EN 14825.

Biomasse, trasporti e idrogeno

Il decreto introduce un rafforzamento delle condizioni di utilizzo delle biomasse. La disciplina segue il principio dell’uso “a cascata” delle risorse legnose, con priorità al riuso e riciclo rispetto all’uso energetico. Sono previste condizioni più restrittive per l’accesso ai sostegni per l’energia da biomasse legnose, con l’intento di favorire opzioni a minor impatto ambientale.

Nel comparto dei trasporti, il decreto aggiorna le regole sugli obblighi di quota di rinnovabili, fissando una quota minima del 29% di energia da fonti rinnovabili nei trasporti al 2030, con specifiche sotto-quote per biocarburanti avanzati e combustibili rinnovabili non biologici (RFNBO), incluso idrogeno verde.

Ricarica intelligente e dati batterie

Il decreto contiene anche novità tecniche per la mobilità elettrica, prevedendo l’obbligo di ricarica intelligente (smart charging) per i punti di ricarica non accessibili al pubblico a partire dal 30 giugno 2026 e il diritto di accesso ai dati di gestione delle batterie veicolari e stazionarie, con implicazioni per l’integrazione in rete e la gestione efficiente dell’energia.

Governance, tracciabilità e garanzie d’origine

Il provvedimento rafforza il ruolo delle autorità nella governance delle rinnovabili, con misure per l’armonizzazione delle procedure autorizzative, l’evoluzione delle Garanzie d’Origine per una maggiore granularità e trasparenza e l’allineamento italiano alla banca dati europea per il tracciamento delle fonti rinnovabili, utile anche per i contratti di lungo termine (PPA).

Entrata in vigore e prossimi step

Il DLgs 5 del 9 gennaio 2026 entrerà in vigore il 4 febbraio 2026 mentre alcune norme attuative – tra cui la messa a regime degli obblighi negli edifici e l’adeguamento delle procedure – seguiranno l’emanazione di decreti attuativi e linee guida nei prossimi mesi.

 

Fonte: Edilportale (https://www.edilportale.com/news/2026/01/risparmio-energetico/decreto-rinnovabili-nuove-regole-fer-per-gli-edifici_108755_27.html)

 

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