news

26 Ott

Nuovi incentivi per acquisto e installazione di dispositivi per la ricarica di auto elettriche

Bonus colonnine di ricarica per imprese e professionisti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021 il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 25 agosto 2021 inerente l’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES). 

Nei limiti di spesa, il Ministero può concedere un contributo in conto capitale ai beneficiari pari al 40% delle spese ammissibili.

Con futuri provvedimenti saranno disciplinati termini e le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi. Vediamo come funziona il bonus.

BENEFICIARI

I beneficiari del bonus sono imprese e professionisti. In particolare, per quanto riguarda le imprese, l’articolo 4 del decreto chiarisce che per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica possono beneficiare del contributo le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI IMPRESE BENEFICIARIE

  • hanno sede sul territorio italiano; 
  • risultano attive e iscritte al registro delle imprese
  • non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione
  • sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC)
  • sono in regola con gli adempimenti fiscali
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente
  • non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis
  • non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni. 

L'articolo 5 invece entra nel merito per quanto riguarda i professionisti, prevedendo che possano beneficiare del contributo coloro che sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI PROFESSIONISTI BENEFICIARI

  • presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto.  Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il      valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali   illegali   o   incompatibili   dalla Commissione europea
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni
  • sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 
  • sono in regola con gli adempimenti fiscali
  • non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

SPESE AMMISSIBILI

L’articolo 6 specifica che sono ammissibili al contributo le spese, al netto di IVA, sostenute successivamente al 21 ottobre 2021 dai soggetti beneficiari relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica.  Le spese possono comprendere: 

l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:

infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:

  • wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo
  • colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina.
  • infrastrutture di ricarica in corrente continua:
  • fino a 50 kW: 1000 euro/kW; 
  • oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina; 
  • oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;
  •  costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a); 
  • spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a). 

Per espressa previsione, ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono avere le seguenti caratteristiche: 

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

  • essere nuove di fabbrica
  • avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase
  • rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020
  • essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari                                                          
  • essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva

Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica.   

L’articolo specifica che non sono in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo: 

  • le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere; 
  • le spese per consulenze di qualsiasi genere; 
  • le spese relative a terreni e immobili; 
  • le spese relative acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 lettere b) e c), anche se funzionali all'istallazione; 
  • le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio

Fonte: FISCOeTASSE

 

Bonus colonnine di ricarica per privati

Viene pubblicato il DM MIMIT del 2 ottobre con le regole per richiedere i fondi per acquisto di colonnine di ricarica per utenti domestici.

Le domande relative alle installazioni effettuate dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, potranno essere presentate dal 19 ottobre al 2 novembre 2023.

I termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023, verranno comunicati con successivi avvisi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

BENEFICIARI

Il bonus colonnine domestiche è un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box). 

Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. 

Possono beneficiare del contributo le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni.

DOMANDA

Le domande di concessione ed erogazione del contributo, redatte in lingua italiana, possono essere presentate dai soggetti richiedenti a partire dalle ore 12.00 del 19 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 2 novembre 2023. 

Le domande di concessione ed erogazione devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online all’indirizzo che verrà comunicato con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità e gli schemi previsti nel presente decreto. 

Ai fini della presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo, i soggetti richiedenti devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

A pena di inammissibilità, i soggetti richiedenti devono inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, nonché allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta debitamente ed integralmente compilati in ogni parte

L’iter di presentazione della domanda di contributo è articolato nelle seguenti fasi: 

1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line; 

2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda; 

3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente; 

4) caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa; 

5) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.

Viene precisato che le domande di concessione ed erogazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di cui al comma 4, lettera a.5). 

Il termine finale per la presentazione delle richieste di accesso al contributo pubblico, di cui all’articolo 3, comma 1, può essere anticipato nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

PROROGA AL 2024

In merito alla agevolazione di cui si tratta ricordiamo che il Decreto Milleproroghe con l'art 12, comma 3 aveva esteso alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l’acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, destinando a tal fine una quota delle risorse stanziate per la concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli elettrici nuovi (c.d. ecobonus).

Nel dettaglio si dispone che, la misura di cui all’articolo 2, comma 1, lett. f-bis) del DPCM 6 aprile 2022, sia estesa alle annualità 2023 e 2024: si tratta del contributo, concesso per il 2022, per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici da parte di utenti domestici

Il contributo previsto è pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente, innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile. 

Si ricorda che la citata lett. f-bis) è stata introdotta dal DPCM 4 agosto 2022 (adottato in attuazione dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 e che ha modificato in tal senso il precedente DPCM del 6 aprile) ed il DPCM stesso ha stanziato a tal fine, per l’anno 2022, risorse per 40 milioni di euro. 

In pratica le risorse già assegnate dal DPCM 6 agosto 2022, per gli anni 2023 e 2024, alla concessione di contributi c.d. ecobonus per gli acquisti dei soli autoveicoli elettrici nuovi vengono conseguentemente ridotte di 40 milioni di € per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in modo da consentire la copertura finanziaria della disposizione del primo periodo in commento. 

La riduzione delle risorse opera solo per quelle relative ai contributi per gli autoveicoli elettrici (di cui alla lett. a) dell’art. 2, comma 1 del DPCM) e non per quelle relative alle successive lett. b) e c), che riguardano rispettivamente gli autoveicoli ibridi e gli autoveicoli a motore tradizionale con emissioni fino a 135 gr/KM di CO2, né per quelle relative ai motoveicoli [lett. d) ed e)] ed ai veicoli commerciali (lett. f). 

L’individuazione ed il riparto delle risorse del Fondo per gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, è disciplinata dall’art. 3 del DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni, che fissa le risorse complessivamente stanziate in 650 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024, alla cui assegnazione prevede il Ministero dello sviluppo economico, che provvede all'erogazione.

Fonte: FISCOeTASSE